Il giorno 19 del mese di febbraio dell’anno 2024, presso l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Notarangelo – Rosati” di Foggia, alle ore 11:00, in sede di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 7 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016/2018 e artt. 34-54 e 65 del D. Lgs 150/09, tra la delegazione di parte pubblica, gli eletti nella RSU e le OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL in applicazione; VISTI gli incontri: 15/12/2023, a seguito di convocazione prot. n. 10769 del 09/12/2023, 19/02/2024, a seguito di convocazione prot. n. 1166 del 15/02/2024; RITENUTO che nell’Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio scolastico attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione democratica e sulla valorizzazione delle competenze professionali; ACQUISITE la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF per il triennio 2022/2025 (delibera n. 143 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021), e la delibera n.91 del Consiglio d’Istituto del 17/01/2024, di approvazione degli aggiornamenti proposti per l’anno in corso; VISTO il PIANO ATA, proposto dal DSGA, previa consultazione del personale interessato; RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza ed alla trasparenza dei comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei lavoratori al miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale con l’esigenza di incrementare la qualità del servizio, si sottoscrive il presente Contratto d’Istituto. La Parte pubblica è rappresentata dalla Dirigente Scolastica, Irene Patrizia Sasso. La RSU è rappresentata da: ▪ Prof.ssa Maria Cardone – FLC CGIL (presente a tutti gli incontri) ▪ Prof. ssa Anna Costantino – GILDA UNAMS (presente a tutti gli incontri) ▪ Prof. Francesco Antonio Ferrara – CISL SCUOLA (presente a tutti gli incontri) ▪ Prof. Francesco Paolo Palermo – GILDA UNAMS (presente a tutti gli incontri) 2 ▪ Assistente tecnico Raffaele Rignanese - FLC CGIL (presente a tutti gli incontri) Il prof. Scopece Giovanni, RSU della CISL SCUOLA, è stato trasferito in altra Istituzione scolastica ed il suo Sindacato non ha provveduto ad alcuna surroga. Per i TAS è presente, solo alla riunione del 15/12/2024: Prof. Mario Lambiase – GILDA UNAMS La Dirigente Scolastica è stata coadiuvata dal DSGA per gli aspetti tecnico – finanziari nell’incontro del 19/02/2024. LE FONTI NORMATIVE - La contrattazione integrativa d’istituto è parte della disciplina del rapporto di lavoro ed è espressamente prevista dalla legge (artt. 34 -54 e 65 del D.L.vo. 150/09) e dall’art.8 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021. - La disciplina legale si ritrova nella Costituzione, nel Codice Civile, nello Statuto dei Lavoratori e nella Legislazione ordinaria, con particolare riferimento al D.Lgs. 165/01 ed alla successiva modifica contenuta nella Legge 150/2009, nel CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019/2021. TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica ITET “Notarangelo - Rosati” di Foggia. 2. Il presente contratto ha durata triennale e dispiega i suoi effetti dal rilascio del parere di conformità dei Revisori dei conti, per l’intera durata degli anni scolastici 2022/23, 2023/24, 2024/25, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale. 3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell’anno 2024, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 4. Il presente contratto garantisce le pari opportunità tra uomini e donne. 5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti. Art. 2 – Interpretazione autentica 1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni. 3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale. Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento. 3 TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I - RELAZIONI SINDACALI Art. 4 – Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività: a. partecipazione, articolata in - informazione, - (eventuale) confronto; b. contrattazione integrativa; c. interpretazione autentica. 2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione. Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. 4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso. Art. 6 – Informazione 1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, al quale si rinvia integralmente. 2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce: a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1); d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2); e. i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito 3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa 1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci 4 e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 45 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce: - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1); - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2); - i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3); - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4); - i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5); - i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscitaper il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vitalavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6); - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispettodegli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7); - i criteri generali per l’utilizzo distrumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diversoda quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8); - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9); - il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10); - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11). Art. 8 – Confronto 1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente. 2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce: - l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1); - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolasticadel personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2); - i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3); - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burnout (art. 30, c. 9, lett. b4); - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri